ORGANO DIRETTIVO

ORGANO DIRETTIVO

 

PRESIDENTE

Dario COLANGELO

Cell. +39 339.8807608

Mail: [email protected] 

 

VICE PRESIDENTE

Roberto BERTONE

Cell. +39 345.4270637

Mail: [email protected] 

 

SEGRETARIO

Simone PAVAN

Cell. +39 345.4270637

Mail: [email protected] 

STATUTO

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Vercelli ODV

STATUTO

ART. 1

Costituzione del Coordinamento

E’ costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, L'Associazione "Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Vercelli ODV".

E’ costituito in Vercelli con sede legale in Via Luigi Borasio,6 .

Ai fini del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Vercelli ODV , si considera il territorio della Provincia di Vercelli.

L’associazione ha sede in Vercelli. Il trasferimento della sede è di competenza del Consiglio Direttivo.

La variazione della sede legale all’interno dello stesso Comune, non comporta la variazione dello Statuto.

ART. 2

Premesse del Coordinamento Territoriale di Vercelli

1. Il Coordinamento Territoriale di Protezione Civile è liberamente costituito, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia di volontariato, Protezione Civile, Antincendio Boschivo ed enti del terzo settore. Non ha scopo di lucro ed è democraticamente gestito, apartitico e aconfessionale.

2. E’ portatore di interessi diffusi a tutela del volontariato di Protezione Civile, ha lo scopo di promuovere e valorizzare l’attività del volontariato, di favorire l’aggregazione tra associazioni,organizzazioni, gruppi comunali e intercomunali, di incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del volontariato e le Istituzioni, aderisce al Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, con il quale condivide finalità e intenti.

ART. 3

Definizioni

Si intendono organizzazioni di II° livello gli organismi di collegamento e coordinamento i cui soci sono le organizzazioni di I° livello.

ART. 4

Condizioni di adesione o partecipazione

1 Saranno iscrivibili al Coordinamento Territoriale di Vercelli le seguenti tipologie di O.D.V:

A. Le associazioni di I° livello iscritte al registro regionale, ai sensi della L. 266/91 e L. R.38/94, che abbiano esplicitata nel loro statuto un’attività di Protezione Civile;

B. Le associazioni di altra natura, purché a componente prevalentemente volontaria, non iscritte nel registro regionale, ai sensi della L. 266/91 e L. R.38/94, che abbiano esplicitata nel loro statuto un’attività di Protezione Civile;

C. I gruppi comunali e intercomunali di Protezione Civile.

2 Le organizzazioni di cui ai punti A), B), C) devono, al momento della richiesta di iscrizione al Coordinamento Territoriale di Vercelli, essere in possesso dei seguenti requisiti:

 Avere sede legale nel territorio del Coordinamento Territoriale di Vercelli;

 Essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni che copra i propri aderenti, per attività di protezione civile;

 Essere iscritte nell’elenco territoriale della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014 e, quando sarà istituito, nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

 Essere in possesso dei requisiti minimi operativi descritti nel “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile” D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R, dalla direttiva PCM del 9/11/2012 e dall’iscrizione all’elenco territoriale D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014.

 Le associate, emanazione territoriale di organizzazioni nazionali, dovranno garantire, all’atto della domanda di ammissione, il contingente, specificandone la forza di volontari materiali e mezzi, che sarà garantito all’attività associativa del Coordinamento Territoriale di Vercelli.

 L' iscrizione al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Vercelli, obbliga le associazioni e i gruppi comunali e intercomunali di Protezione Civile che lo compongono all'accettazione e all'osservanza del presente Statuto e dell'allegato regolamento, nonché all’adesione alla polizza assicurativa stipulata dal Coordinamento Regionale del Piemonte o altra polizza che garantisca le stesse coperture assicurative (art.3 punto 1 comma b DPGR 5/R 23 Luglio 2012), in tal caso la polizza deve essere allegata alla domanda di iscrizione per la verifica massimali. Nel caso di polizza propria non sarà concesso contributo per la copertura di tale spesa.

ART. 5

Finalità del Coordinamento Territoriale di Vercelli

Il Coordinamento Territoriale di Vercelli svolge attività di interesse generale di cui all’art 5. Del codice del terzo settore occupandosi di attività di protezione civile (lett. Y art.5 Codice del terzo settore), in conformità agli indirizzi normativi ed agli obiettivi di riferimento e, in particolare:

1. Promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo del volontariato con finalità di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;

2. Promuove, d'intesa con il Coordinamento Regionale e la Regione Piemonte, corsi di formazione e di aggiornamento per il volontariato;

3. Promuove, d'intesa con il Coordinamento Regionale e la Regione Piemonte, periodiche attività addestrative od esercitazioni interforze;

4. Acquisisce e valuta le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle singole organizzazioni di volontariato;

5. Rappresenta le esigenze dei Soci presso le sedi competenti, in relazione alle finalità di Protezione Civile e Antincendio Boschivo;

6. Individua, d’intesa con il Coordinamento Regionale e la Regione Piemonte, gli strumenti più idonei finalizzati al miglioramento dell’efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali;

7. Propone ed attua in stretto raccordo con le istituzioni di riferimento, iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;

8. Promuove la costituzione di una rete di comunicazione tra le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio con le modalità indicate dal Coordinamento Regionale, dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento della Protezione Civile;

9. Per la realizzazione delle proprie attività il Coordinamento Territoriale di Vercelli si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni, gratuite e volontarie, dei propri aderenti.

L’ente potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti da apposito decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

Rapporti con il Coordinamento Regionale e la Regione Piemonte

Il Coordinamento Territoriale di Vercelli, opera nei confronti del Coordinamento Regionale e della Regione Piemonte, secondo le modalità normate dal Regolamento Regionale vigente e da apposite convenzioni stipulate con gli enti territoriali preposti alla gestione delle emergenze di protezione civile.

ART. 7

Modalità di ammissione o recesso

1. L’ammissione di una O.D.V. al Coordinamento Territoriale di Vercelli è subordinata alla presentazione di una apposita domanda corredata dalla documentazione necessaria atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al punto 1 dell’art. 4 del presente statuto. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. Le ammissioni saranno comunicate per iscritto e il rigetto delle domande sarà motivato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Territoriale di Vercelli. Sia l’ammissione che il rigetto sono soggetti a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Modalità di esclusione

1 Il provvedimento di esclusione di una delle associate facenti parte del Coordinamento è deliberata dal Consiglio Direttivo del Coordinamento. Saranno comunque, prima di procedere all’esclusione, richieste per iscritto chiarimenti sui comportamenti o sugli addebiti che potrebbero causare l’esclusione.

2 L’associata avrà 20 giorni di tempo, dal ricevimento della richiesta per comunicare le proprie deduzioni, trascorsi i quali il Consiglio Direttivo potrà deliberare.

3 L’esclusione di una associata dal Coordinamento, precedentemente ammessa, viene deliberata dal Consiglio Direttivo del Coordinamento e potrà essere determinata dalle seguenti cause:

 L’assenza prolungata (3 o 4 volte, nell’anno solare senza giustificazione o impedimento) alle riunioni degli organi direttivi, delle strutture zonali e dalle assemblee;

 La mancata partecipazione dalle attività formative;

 La mancata partecipazione alle attività di addestramento e delle turnazioni di presidio;

 La mancata partecipazione alle manifestazioni organizzate dal Coordinamento;

 La mancata partecipazione agli interventi in caso di necessità richiesti al Coordinamento dalle amministrazioni del territorio di competenza, regionali e nazionali.

 La mancata messa a disposizione dei contingenti, garantiti all’adesione al Coordinamento, per le associate emanazione territoriale di altre organizzazioni nazionali.

 La mancata adesione e pagamento delle quote per le coperture assicurative.

 Tenere un comportamento non confacente e/o lesivo degli scopi o finalità del Coordinamento Territoriale di Vercelli.

 Le cause di esclusioni sono applicabili, perdendo il beneficio delle convenzioni assicurative con contributo regionale per le attività di protezione civile L. 225/92 alle O.D.V., aventi le caratteristiche descritte dal punto 1 dell’art. 4.

 Il recesso può avvenire anche unilateralmente con richiesta delle associate e deve essere comunicato in forma scritta al Coordinamento Territoriale di Vercelli.

ART. 9

Diritti e Doveri delle Associate

Le Associate aderenti hanno il dovere di:

 Osservare il presente Statuto/regolamento e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Coordinamento;

 Mantenere un comportamento confacente agli scopi del Coordinamento Territoriale di Vercelli.

Le Associate aderenti hanno il diritto di:

 Partecipare alle attività promosse dal Coordinamento Territoriale di Vercelli;

 Partecipare mediante i rappresentanti designati da ogni associata, alle cariche elettive degli organi sociali del Coordinamento Territoriale di Vercelli e delle zone in cui è eventualmente organizzato.

ART. 10

Organi del Coordinamento Territoriale di Vercelli

Sono Organi del Coordinamento Territoriale di Vercelli:

 l'Assemblea dei Soci;

 Il Consiglio Direttivo:

 Il Presidente;

 Il Vice-Presidente;

 Il Segretario Tesoriere;

 L’Organo di controllo.

Non possono far parte degli organi sociali:

 Coloro che abbiano rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, con il coordinamento o che ricoprono cariche elettive amministrative;

ART. 11

L'Assemblea dei Soci

1. All'Assemblea possono prendere parte tutti i Soci.

2. Ciascuna associazione o gruppo sarà rappresentato nell'assemblea da un delegato con diritto di voto.

3. Le O.D.V che hanno più sedi o squadre sul territorio del Coordinamento Territoriale di Vercelli, ma con unica ragione sociale, codice fiscale e con unica iscrizione al registro regionale del volontariato, saranno rappresentati, nell’assemblea, da un delegato con diritto di voto.

4. I delegati indicati dai soci in loro rappresentanza, sono ratificati dall’assemblea dei Soci del Coordinamento Territoriale di Vercelli.

5. Non potranno essere eletti delegati coloro che abbiano rapporti di lavoro, di qualsiasi natura o che ricoprono cariche elettive amministrative, con il socio che devono rappresentare.

6. Sono competenze dell'Assemblea dei Soci:

Sono competenze dell'Assemblea Ordinaria:

 L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

 L’elezione del Presidente

 Il supporto alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, qualora se ne ravvisi la necessità, attraverso la costituzione di specifiche commissioni tecniche.

 Revocare i componenti degli organi sociali

 Nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

 Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere azione di responsabilità nei loro confronti

 L'approvazione delle modifiche del regolamento per il funzionamento del Coordinamento Territoriale di Vercelli;

 L’elezione del Consiglio Direttivo;

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono a maggioranza semplice.

8. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno. In via straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità; può essere convocata dal Presidente o da almeno un terzo dei Soci.

Sono competenza dell’assemblea straordinaria:

 Deliberare in merito a trasformazione, fusione o scissione dell’associazione

 Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto

9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno ¾ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;. In seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno. In via straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità, può essere convocata dal Presidente o da almeno un terzo dei Soci.

11. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno 10 giorni prima della riunione, nella bacheca del Coordinamento Territoriale di Vercelli e inviata ai soci a mezzo postale, posta elettronica o posta elettronica certificata entro il medesimo termine.

12. E' ammessa una sola delega per ogni rappresentante con diritto di voto.

ART. 12

II Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da 10 (dieci) componenti più il Presidente;

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non potranno essere eletti consiglieri che ricoprono cariche elettive amministrative.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede all'elezione di un nuovo membro in sua sostituzione, secondo le modalità previste dal primo comma. Questo rimarrà in carica fino allo scadere del mandato di quel Consiglio Direttivo.

Nel caso decada oltre la metà dei componenti, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-Presidente e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

 Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

 Mantenere i rapporti con i Consigli Direttivi dei Coordinamenti Territoriali;

 Predisporre il bilancio preventivo;

 Predisporre il programma delle attività;

 Redigere il bilancio consuntivo e sociale quando obbligatorio;

 Deliberare l'esclusione dei Soci per i motivi previsti dal presente Statuto;

 Provvedere all'ordinaria amministrazione del Coordinamento Territoriale di Vercelli;

 Approvare le convenzioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 13

Il Presidente

Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci per un massimo di due mandati quadriennali consecutivi, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo. Ad esso è attribuita la rappresentanza esterna e legale del Coordinamento Territoriale di Vercelli di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente coordina la segreteria del Coordinamento Territoriale di Vercelli.

Il Presidente non potrà rappresentare, nell’ambito del Consiglio Direttivo, una delle associazioni o gruppi che compongono il Coordinamento.

Non potrà essere eletto Presidente chi ricopre cariche elettive amministrative.

ART. 14

Il Vice Presidente

AI Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, spettano i compiti del Presidente in seno al Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o impedimento e può ricevere mandato di curare una o più deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Non potrà essere eletto Vice Presidente chi ricopre cariche elettive amministrative.

ART. 15

II Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione economica del Coordinamento Territoriale di Vercelli e gli adempimenti a ciò connessi.

Ha la gestione della cassa e dei conti correnti bancari I postali, con facoltà di compiere, tutte le operazioni tra le quali l'apertura e la chiusura dei conti stessi.

AI Tesoriere, in assenza del Segretario Operativo, spetta la redazione dei verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, ne attesta la conformità e ne cura l'archiviazione agli atti; tali compiti, in caso di sua assenza o impedimento, spetteranno ad un membro scelto dal Presidente tra i Soci presenti.

Non potrà essere eletto Tesoriere chi ricopre cariche elettive amministrative.

ART. 16

Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’organo di controllo riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Non potrà essere eletto componente dell’organo di controllo:

 Chi ricopre cariche elettive amministrative;

 Chi ricopre la carica di tesoriere.

ART. 17

Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18

Bilancio Sociale e informativa sociale

Qualora si superi il limite di cui all’art. 14 del Codice Terzo Settore, c.1, l’associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Qualora si superi il limite di cui all’art. 14 con Codice Terzo Settore, c.2 l’associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 19

Libri sociali

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

 libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

 registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

 libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

 libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

 il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

 il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta con un preavviso minimo di 10 giorni e potranno farlo solo in presenza di un delegato individuato dal Consiglio Direttivo, senza diritto di asportare documentazione. Eventuali copie potranno essere richieste dall’associato facendosi carico del relativo costo.

ART. 20

Risorse economiche – Bilancio

Il Coordinamento Territoriale di Vercelli trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

 Contributi dell'Unione Europea, da Enti e istituzioni pubbliche di stati membri;

 Contributi da Enti ed Istituzioni pubbliche dello Stato italiano;

 Contributi da privati;

 Contributi degli aderenti;

 Donazioni e lasciti testamentari;

 Risorse derivanti da convenzioni stipulate con Enti Pubblici;

 Ogni altra fonte non in contrasto con le leggi italiane ed europee o gli scopi sociali.

L'esercizio finanziario del Coordinamento Territoriale di Vercelli ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. AI termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

Il bilancio del Coordinamento Territoriale di Vercelli dovrà essere certificato da professionista esterno.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il bilancio verrà depositato, entro i termini di legge, presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi così come previsti nel regolamento.

Non sono gratuite le cariche nei confronti dei soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile nominati quali componenti degli organi di controllo nonché per il soggetto incaricato della revisione legale, ai quali spetterà il compenso concordato oltre al rimborso delle spese sostenute.

ART. 22

Obblighi e diritti dei Soci

Ciascun Socio ha diritto di:

 Partecipare alle attività dell'organizzazione secondo le proprie attitudini e propensioni;

 Assumere cariche sociali;

Ciascun Socio ha il dovere di:

 Rispettare il presente Statuto;

 Rispettare le delibere dell'Assemblea.

La qualifica di Socio si perde:

 Per dimissioni da darsi con lettera raccomandata al Presidente o al Consiglio Direttivo del Coordinamento Territoriale di Vercelli;

 Per espulsione deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo nei casi in cui vengano violate le norme del presente Statuto o venga compromessa l’immagine del Coordinamento Territoriale di Vercelli stesso. Detto provvedimento viene comunicato dall'organo deliberante all'interessato, che ha tempo 30 giorni per presentare eventuale ricorso. Il Consiglio Direttivo si pronuncia entro 30 giorni dal ricorso.

ART. 23

Volontari e lavoratori retribuiti

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Tuttavia, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

ART. 24

Durata

L’associazione ha durata illimitata.

ART.25

Norma Finale

Il presente Statuto può essere modificato od integrato solo in sede di Assemblea, su proposte avanzate dai Soci che ottengano il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell’Assemblea dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nella stessa tipologia di attività di protezione civile (lett.Y art.5 Codice del Terzo settore).

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

Allegato “C” alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3060 del 5 febbraio 2002

ART. 1

Premessa

Le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che aderiscono liberamente al Coordinamento provinciale, secondo le possibilità garantite per legge, assicurano:

1.che tra i propri scopi statutarie le attività svolte sono previsti quelli di cui all’art. 3 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

2.di impegnarsi ad operare per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi del Coordinamento, con spirito di mutua collaborazione, evitando ogni forma di concorrenza ed ogni atto che può arrecare danno o intralcio alle attività del Coordinamento stesso, nel prioritario interesse della società e dei cittadini;

3.di rispettare e far rispettare dai propri soci il presente regolamento;

4.di farsi rappresentare da un proprio delegato designato al momento della richiesta di adesione.

ART. 2

Articolazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è rappresentativo di tutti i settori di intervento in cui operano le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che aderiscono al Coordinamento provinciale.

A tal fine vengono individuati i seguenti settori:

·Logistica ed assistenza alla popolazione;

·Interventi tecnici;

·Gruppi specializzati

·Gruppi Comunali.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all’inserimento del nuovo socio in uno dei suddetti settori.

ART. 3

Modalità di adesione

Per aderire al Coordinamento occorre inoltrare apposita domanda secondo il modello approvato dal Consiglio Direttivo, completa di tutti i dati richiesti, compresa una autocertificazione con i dati dell’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o all’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, o dichiarando di avere in corso le richieste di iscrizione;

Sarà cura del Legale Rappresentante dell’Organizzazione in attesa di iscrizione di comunicare tempestivamente i dati relativi all’avvenuta iscrizione;

Il Legale Rappresentante,in nome e per conto dell’Organizzazione, accetta e sottoscrive lo Statuto del Coordinamento e il Regolamento, in tutti i suoi articoli nessuno escluso;

Le Organizzazioni si impegnano a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo qualsiasi variazione apportata al proprio interno e di interesse per il Coordinamento;

Le Organizzazioni che per qualsiasi motivazione non intendano più aderire al Coordinamento sono tenute ad informare per iscritto il Coordinamento stesso.

ART. 4

Provvedimenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di azioni o comportamenti non corretti o lesivi verso lo stesso o il Coordinamento da parte di una o più Organizzazioni aderenti o di loro aderenti, provvede ad accertare la veridicità dei fatti e può dar corso ad uno o più dei seguenti provvedimenti:

1.richiamo scritto

2.sospensione.

Il richiamo scritto è quel provvedimento volto ad avvertire l’Organizzazione interessata di un comportamento non corretto o lesivo per il Coordinamento da parte di uno o più aderenti l’Organizzazione stessa: per questioni di carattere disciplinare relative ai soci delle Organizzazioni restano valide le norme previste dai singoli statuti ed i soli organi competenti ad assumere provvedimenti disciplinari verso i soci sono quelli indicati dai rispettivi statuti.

La durata della sospensione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’Organizzazione interessata da provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione scritta del provvedimento, può far ricorso presentando allo stesso una memoria scritta che sospende gli effetti del provvedimento fino a nuova pronuncia.

ART. 5

Partecipazione

Per il conseguimento degli obiettivi del Coordinamento è fondamentale la partecipazione costante e consapevole dei rappresentanti delle Organizzazioni aderenti.

Ciascuna Organizzazione si impegna a sollecitare il proprio rappresentante all’esercizio del mandato assegnato.

Il Presidente, nel caso in cui si verifichino tre assenze consecutive non giustificate da parte di un consigliere, si riserva di chiederne la sostituzione al Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti rappresentanti lo stesso settore di intervento.

Nel caso in cui ciò non sia possibile assumerà la carica il primo dei non eletti più anziano.

ART. 6

Rimborsi

Le Organizzazioni di Volontariato aderenti al Coordinamento impegnano i propri soci a svolgere le attività di protezione civile non richiedendo né accettando alcuna forma di compenso personale.

Il Coordinamento, nei limiti della copertura finanziaria, provvederà al rimborso delle spese sostenute da un socio di un’Organizzazione aderente o dall’Organizzazione stessa solo dietro dettagliata rendicontazione e preventiva autorizzazione della spesa stessa da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 7

Norma finale

Le modifiche al presente Regolamento sono effettuate solo in sede di Assemblea, su proposte avanzate da rappresentanti delle Organizzazioni aderenti a mezzo di votazione a maggioranza semplice.

Letto, firmato e sottoscritto.